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SERVIZI

Riparazione di linee elettriche

Verifiche della Messa a Terra

SCA Snc, grazie ad una convenzione con un Organismo di Ispezione riconosciuto dal Ministero delle Attività Produttive, è in grado di offrire ai propri clienti il servizio di verifiche periodiche e straordinarie di tutte le categorie di impianti (impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione) come previsto dal DPR 462/01.

 

Chi è soggetto all’effettuazione della denuncia e relativa verifica periodica?
 
Dal 23 Gennaio 2002, qualsiasi datore di lavoro, con almeno un lavoratore, deve far eseguire le verifiche periodiche del proprio impianto elettrico di messa a terra. Secondo quanto indicato dal D.Lgs. 81/08, sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.
 
Periodicità delle verifiche periodiche:
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

- 2 anni (verifica biennale) per quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico (cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. centri estetici, sala massaggi, ecc.), nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio (es. attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi) e per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

 

- 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.          

 

L’obbligo delle verifiche è stato ribadito nel D.Lgs. 81/08 agli articoli 86 e 296.

 

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:

 

  • Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione (art.87, comma 3, lettera d);

  • Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art.87, comma 4, lettera d);

  • Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

 

Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).

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