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RSPP e delega di funzioni: evitiamo fraintendimenti
La differenza tra gli effetti della nomina dell’RSPP e la delega di funzioni, i casi in cui all’RSPP viene davvero conferita una delega, le implicazioni del cumulo delle funzioni di RSPP e delegato anche ai fini del D.Lgs.231/01.
Come ricordato costantemente dalla giurisprudenza della Cassazione, “la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez.4, n.24958 del 26/04/2017, Rescio, Rv.270286).”
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, infatti, “svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, sicché il datore di lavoro, è sempre direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (Sez.4, n.50605 del 05/04/2013, Porcu, Rv.258125).” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 13 settembre 2022 n.33547).
Per una applicazione concreta di tali principi, in Cassazione Penale, Sez.IV, 16 dicembre 2013 n.50605, ad esempio, la Corte ha avuto modo di osservare che “la delega risulta priva di data - con conseguente impossibilità di collocarla con certezza in un momento antecedente al sinistro - è finalizzata alla nomina di RSPP e non alla delega della posizione datoriale e non contiene alcuna attribuzione di poteri finanziari né di alcun altro potere proprio del datore di lavoro e tali da consentire al delegato di far fronte, in via diretta, alle esigenze in materia di prevenzione degli infortuni.”
Anche questa sentenza ha ricordato che, “infatti, in materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria”.
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Fonte: Puntosicuro.it