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sul lavoro
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Il Decreto Lavoro n. 48 modifica il Decreto Legislativo 81/2008
Il commento di Rocco Vitale, Presidente di Aifos, e il testo coordinato degli articoli del Testo Unico emendati dal nuovo intervento normativo.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Il Decreto-legge è costituito dai seguenti capitoli:
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Capo I Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
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Capo II Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
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Capo III Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
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Capo IV Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
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Capo V Disposizioni finali
Il D.L. 48 inizia quindi il proprio iter parlamentare per essere convertito in Legge.
In sede di conversione, il testo del D.Lgs. 81/2008 potrebbe subire ulteriori modifiche.
Così è stato nel caso precedente del D.L. 146, convertito con la Legge n. 215/2021, che ha apportato profonde modifiche al T.U. 81 (alcune delle quali ancora sono in attesa di attuazione, tramite l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione).
Nello specifico il Capo II del D.L. 48/2023 riguarda i temi della salute e sicurezza sul lavoro: l’art. 14, interviene con una serie di modifiche al testo del D. Lgs. 81/2008, mentre gli artt. 15, 16, 17 e 18 introducono nuovi aspetti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le principali modifiche (in rosso) apportate dall’art. 14 del D.L. 04 maggio 2023, n. 48 riguardano:
Articolo 18 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
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nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
(seguono le lettere da b) fino a bb)
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Fonte: Puntosicuro.it