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L’RLS e la funzione di consultazione e di controllo

 

Un approfondimento sulla funzione di consultazione e di controllo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento alla sentenza della Cassazione penale n. 48286 del 19 ottobre 2017.

 

Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione nella sentenza del 25 settembre 2023, n. 38914 sono molti gli approfondimenti e le riflessioni che vengono fatte in queste settimane sul tema delle attribuzioni e degli aspetti giurisprudenziali connessi al ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

 

Per tornare a parlarne pubblichiamo un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “La funzione di consultazione e di controllo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” in cui si presenta la sentenza n. 48286 del 19 ottobre 2017 a cui si fa riferimento anche nell’articolo “ L’RLS tra attribuzioni di legge e capacità di esercitarle: sentenze”.

La funzione di consultazione e di controllo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

La sentenza della Corte di Cassazione di seguito analizzata, del 2017 ma oggi particolarmente istruttiva, fa riferimento alla funzione che il legislatore ha voluto attribuire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei luoghi di lavoro. Il RLS, ha precisato infatti la suprema Corte, è chiamato a svolgere una funzione di consultazione e di controllo sulle iniziative che il datore di lavoro ha assunte in azienda nel settore della salute e sicurezza sul lavoro: “non gli competono certamente quella di valutazione dei rischi e di adozione delle opportune misure per prevenirli e neppure quella di formazione dei lavoratori”.

 

Particolarmente illuminante risulta l’insegnamento finale della Cassazione, laddove sottolinea che un RLS delegato del datore di lavoro (o membro del consiglio di amministrazione), dunque in realtà rappresentante diretto del datore di lavoro realizzerebbe una commistione di funzioni inconciliabili, una negazione diretta del sistema di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008: “Né questi precisi obblighi [del RLS] potrebbero essere, neppure in astratto, oggetto di delega al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza perché, altrimenti, si verificherebbe una commistione di funzioni tra di loro inconciliabili (essendo alla figura prevista dall'art. 50 affidate funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi datoriali) che negherebbe il sistema stesso delineato nella vigente normativa antinfortunistica (tanto che lo stesso art. 50 comma 7 prevede che l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione)".

Continua a leggere su: Cosa indica la sentenza della cassazione 48286/2017... (puntosicuro.it)

Fonte: Puntosicuro.it

 

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