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La nozione di “cantiere” e di “luogo di lavoro” secondo la Cassazione

 

La Cassazione si è espressa riguardo un ricorso presentato in merito a un infortunio mortale avvenuto durante i lavori di sostituzione del solaio del capannone fornendo anche un’interpretazione riguardo la nozione di cantiere e di luogo di lavoro.

 

Il fatto

La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale il datore di lavoro di una Società a responsabilità limitata e il datore di lavoro di fatto, erano stati condannati per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore a seguito di un infortunio avvenuto a Roma il 2 gennaio 2015 durante i lavori di ristrutturazione della copertura di un capannone industriale della citata società, aveva rideterminato la pena confermando nel resto l'appellata sentenza.

 

Nella specie, in base alla ricostruzione operata dal Tribunale e recepita dai giudici d'appello alla stregua delle evidenze raccolte riguardo la dinamica degli eventi, il lavoratore infortunato si era trovato sul cantiere insieme ad un collega; quest'ultimo aveva sentito un soggetto, poi individuato come “datore di lavoro di fatto”, rivolgersi alla vittima chiedendogli di prendere le misure onde verificare l'estensione del cestello elevatore ( PLE) per eseguire i lavori sul tetto del capannone.

 

Il datore di lavoro di fatto era presente e aveva visto i due operai usare il carrello elevatore, senza che fosse stata loro fornita alcuna misura di sicurezza o alcuna formazione per eseguire i lavori di sostituzione del solaio del capannone.

 

L'infortunio era avvenuto mentre gli operai stavano movimentando le lamiere, spostandole dal basso verso l'alto con l’infortunato intento a posizionarle sulla copertura, servendosi di una piattaforma noleggiata.

 

Da quanto emerso nelle indagini, il datore di lavoro di fatto, il giorno dell'infortunio, aveva chiesto all’infortunato di andare nel cantiere, chiedendogli di verificare l'idoneità della PLE prima dell'inizio del noleggio, senza dargli i necessari dispositivi di sicurezza, nella consapevolezza della mancanza di un POS e di una corretta ed esaustiva formazione del lavoratore; il lavoratore, nel corso dell'attività, cadeva da di circa 8 metri all'interno del capannone, riportando lesioni che ne causavano il decesso il successivo 7 gennaio 2015.

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Fonte: Puntosicuro.it

 

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