Salute e sicurezza
sul lavoro
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Nuove norme per la sicurezza sul lavoro
La Legge 8 giugno 2023, n. 85 conversione in legge del Decreto Legge 48/2003 (Decreto Lavoro) del 4 maggio 2023. Le modifiche al D. Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Sempre più difficile capire quali sono le reali modifiche e la loro portata nello stillicidio di modifiche e piccole modifiche al Decreto Legislativo 81/2008. Come ben conoscono i lettori di Punto Sicuro con una serie di articoli e commenti il Decreto Legge 48/4 maggio 2023, cosiddetto decreto lavoro, all’art. 14 prevedeva una serie di modifiche al D. Lgs. 81/2008.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 veniva pubblicata la Legge 85/2023 di conversione in legge del citato decreto. Molti siti pubblicano la nuova legge che consiste di un solo articolo che approva un allegato che contiene il citato decreto legge 48/23.
In sintesi il procedimento è (è stato) il seguente:
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In data primo maggio il Governo ha approvato un decreto legislativo che entro 60 giorni deve essere convertito dal Parlamento.
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La discussione inizia al Senato che in data 22 giugno approva il decreto del governo apportandovi alcune modifiche.
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Il testo approvato dal Senato arriva alla Camera dei deputati che lo approva 7 giorni dopo, con semplici dichiarazioni di voto) in data 29 giugno senza apportare modifiche (se lo avesse fatto bisognava ritornare al Senato!).
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sono rispettati i 60 giorni ed il 3 luglio 2023 viene pubblicata la Legge 85 di conversione del decreto legge.
Benchè, almeno per ora il nostro sistema parlamentare preveda Camera e Senato, la discussione delle leggi avvengono, spesso, (quasi sempre) in un solo ramo del Parlamento perchè non c’è tempo!
Naturalmente si approva il Decreto Legge con le modifiche e si da per scontato che tutti devono sapere di cosa si tratta. Nella parte che riguarda la modifica al D. Lgs. 81/2008 nella Gazzetta Ufficiale il testo approvato è il seguente:
All'articolo 14:
al comma 1: alla lettera a), le parole: «decreto legislativo."» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo"» e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il
seguente:
"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"»;
alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:
«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il
reperimento»;
alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,"».
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Fonte: Puntosicuro.it