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Approvato il nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza

 

Sancito l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro Conferenza Stato-Regioni - Seduta ordinaria del 17 aprile 2025. Qualche anticipazione sui contenuti.

 

AGGIORNAMENTO - é stato pubblicato il testo dell'accordo:

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.


Ai grandi ritardi in materia di norme e indicazioni sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, siamo purtroppo abituati. Come ricordato in una nostra recente intervista, pubblicata nell’articolo “ Come sta cambiando la formazione sulla sicurezza in Italia?”, già uno dei primi Accordi in materia di formazione, quello del 2011, era arrivato con più di tre anni di ritardo.

 

Con il nuovo atto del  17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni, che ha finalmente “sancito” il nuovo Accordo ‘finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza’, si chiude un altro lungo ciclo caratterizzato dalle modifiche al  d.lgs. n. 81/2008 ( legge 215/2021 di conversione del  decreto-legge 146/2021) e da un Accordo previsto e atteso entro il 30 giugno 2022.  Un Accordo che avrebbe dovuto accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto 81 ‘in modo di garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa’.

 

Un ciclo costellato di confronti istituzionali, di testi che sembravano di imminente pubblicazione (la “ bozza definitiva”, elaborate a maggio 2024 dal Ministero del lavoro), di  continui rinvii dell’Accordo. Una lunga attesa che sembrava sottovalutare la necessità e l’urgenza di riordino e aggiornamento di uno strumento, la formazione, così importante per rendere efficaci le strategie di prevenzione di infortuni e malattie professionali.

 

Proprio per sottolineare l’inizio di questa nuova fase, pubblichiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini, da sempre molto attento alle regole, norme e obblighi in materia di formazione, che ricorda, in attesa del testo definitivo, le principali novità del nuovo “Accordo 2025” in materia di formazione.

 

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Fonte: Puntosicuro.it

 

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