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Interpello: la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria
La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla nomina del medico competente. Il combinato degli articoli 25, 18 e 29 del Testo Unico richiedono la nomina anche se non c’è obbligo di sorveglianza sanitaria? Le premesse e la risposta.
Roma, 17 Mar – Non c’è dubbio che uno dei temi più trattati dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia quello relativo alla sorveglianza sanitaria e agli obblighi connessi alla figura del medico competente, e agli altri attori della sicurezza che a lui si rapportano.
Ricordiamo brevemente alcuni dei più recenti interpelli che hanno affrontato questo tema:
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Interpello 1/2023 sulla sorveglianza sanitaria nelle attività in smart working;
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Interpello 2/2022 in merito all’obbligo e i limiti della sorveglianza sanitaria;
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Interpello 1/2022 sulla partecipazione del medico competente coordinato alla riunione periodica;
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Interpello n. 7/2019 sulla nomina, requisiti e titoli autorizzativi dei medici competenti della Polizia di Stato.
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Interpello n. 4/2019 sull’obbligo del medico riguardo alla custodia della cartella e dei dati sanitari.
Il nuovo interpello che ci accingiamo a presentare - Interpello n. 2/2023 pubblicato il 14 marzo 2023 e approvato nella seduta della Commissione del 28 febbraio 2023 – si occupa ancora della nomina del medico competente e ha per oggetto “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”, tutti articoli che vengono poi presentati nel dettaglio dalla risposta della Commissione.
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Fonte: Puntosicuro.it